Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
     Anticipo ((del)) conguaglio di perequazione nell'anno 2023 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione  per
l'anno 2023 e sostenere  il  potere  di  acquisto  delle  prestazioni
pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della
perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma  5,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 e'  anticipato  al  1°
dicembre 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.038  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 566  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede quanto a 566 milioni di euro per l'anno 2023 e  566  milioni
di euro per l'anno 2024 mediante rispettivamente le maggiori  entrate
per l'anno 2023 e quota parte delle  minori  spese  per  l'anno  2024
derivanti dal comma 1 e quanto a 1.472 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 ai sensi dell'articolo 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge  28
          febbraio  1986,  n.  41,  recante  «Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 1986)»: 
              «Art. 24. - 1. Per le pensioni di cui  al  primo  comma
          dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  gli
          aumenti    derivanti    dalla    perequazione    automatica
          intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio  e  al  1°
          novembre di ciascun anno. 
              2. Tali aumenti sono calcolati  applicando  all'importo
          della pensione spettante alla fine di  ciascun  periodo  la
          percentuale di variazione che si determina  rapportando  il
          valore medio dell'indice del  costo  della  vita  calcolato
          dall'ISTAT ai fini della scala  mobile  delle  retribuzioni
          dei  lavoratori   dell'industria   relativo   al   semestre
          precedente il mese di decorrenza  dell'aumento  all'analogo
          valore medio relativo al semestre precedente. 
              3.  In  sede  di  prima  applicazione  il  rapporto  e'
          effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al
          trimestre agosto-ottobre 1985. 
              4. La percentuale di aumento  si  applica  sull'importo
          non eccedente il doppio del trattamento  minimo  del  fondo
          pensioni per i  lavoratori  dipendenti.  Per  le  fasce  di
          importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento
          minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le
          fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo
          la percentuale e' ridotta al 75 per cento. 
              5. Con decreto del Ministro del tesoro e  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
          20  novembre  di  ciascun  anno,  saranno  determinate   le
          percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
          e le modalita' di corresponsione  dei  conguagli  derivanti
          dagli scostamenti tra i valori  come  sopra  determinati  e
          quelli accertati. 
              6. A  partire  dall'anno  1986  il  limite  di  reddito
          previsto   per   la   concessione   della    pensione    di
          reversibilita'  a  favore  degli  orfani,  dei  collaterali
          maggiorenni e dei genitori del dipendente o del  pensionato
          statale, totalmente inabili a proficuo lavoro stabilito dal
          secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle  norme
          sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e
          militari dello Stato,  approvato  con  D.P.R.  29  dicembre
          1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione  delle
          pensioni agli invalidi civili totali, di  cui  all'art.  12
          della L. 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto  dell'art.
          14-septies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli
          effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente  secondo  gli
          indici  di  rivalutazione  dei  lavoratori  dell'industria,
          rilevati dall'ISTAT agli effetti  della  scala  mobile  sui
          salari.».